Statuto

Statuto Dell’associazione Futuro Possibile

STATUTO AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art.l

Costituzione

1. E’ costituita con sede in Salerno alla Via Nicolodi n:…,

l’Associazione denominata “FUTURO POSSIBILE” organizzazione non a scopo di lucro di utilita civile di seguito detta Associazione.

2. L’associazione:

-persegue esclusivamente finalita di promozione civile;

– svolge soltanto le attivita indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolvera il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre organizzazione con fini di pubblica utilita, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguira i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L’associazione ha durata fino all’anno 2050.
Art.2
Attivita
1. L’associazione svolge le attivita mirate al conseguimento dei scopi sociali indicati nell’atto di fondazione.
2. L’Associazione potra svolgere attivita direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.3
Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione e accolta dal comitato, visto anche quanto statuito dal successivo art. 14.
2. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
-dimissioni volontarie;
-non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
-morte;
-indegnita deliberata dal comitato. In questo ultimo caso e ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4. I soci possono svolgere anche attivita non retribuita.
Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita associative.
Art.5
Organi
1. Sono organi dell’associazione:
-l’assemblea;
-il comitato o consiglio direttivo, costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 30 membri;
-il presidente ed il vice-presidente;
-il segretario;
– il tesoriere;
– collegio dei revisori dei conti.
Art.6
Assemblea
1. L’assemblea e costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione puo avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalita di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l’assemblea e regolarmente costituita con la presenza della meta piu uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non puo essere portatore di piu di una delega.
7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L’assemblea ha i seguenti compiti:
-eleggere il presidente;
-eleggere i membri del comitato;
-eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
-fissare la quota di cui all’art. 14;
-approvare il programma di attivita ed il piano di iniziative proposti dal comitato per il conseguimento dei fini dell’associazione;
-approvare il bilancio preventivo;
-approvare il bilancio consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art.7
Comitato o Consiglio direttivo.
l. Il comitato e eletto dall’assemblea ed e composto da un minimo di 5 ad un massimo di 30. membri. Esso puo cooptare altri membri, in qualita di esperti.
Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione puo avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalita di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
5. Il comitato e regolarmente costituito con la presenza della meta piu uno dei componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
– eleggere il vice-presidente;
– nominare il segretario, nonché il tesoriere;
– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, che dovranno essere approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
– sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attivita e autorizzandone la spesa, nominando il responsabile della gestione dell’attivita od iniziativa da svolgersi concretamente;

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessita e di urgenza;
– nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
– Determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
– Determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
– Richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale.
Art.8
Presidente e vice-presidente
1. Il presidente, che e anche presidente dell’assemblea e del comitato, e eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei
confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
4. In caso di necessita e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato piu anziano di eta.
Art.9
Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
-provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
-provvede al disbrigo della corrispondenza;
– e responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
Art. 9 bis.
Il tesoriere.
-1. Il tesoriere predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
-2 Egli provvede alla tenuta dei registri e della contabilita dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformita alle decisioni del comitato.
Art.l0
Collegio dei revisori dei conti
l. Il collegio dei revisori dei conti e costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea.
Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.
Art.ll
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalita di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avra effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Salerno, il quale nominera anche l’arbitro per laparte che non vi abbia provveduto.
Art.12
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di anni 1 (uno) e possono essere riconfermate. Si preferira sempre una turnazione delle stesse, affinché tutti i soci, che lo vogliano, possano candidarsi ed essere nominati a coprire le medesime per una larga e frequente partecipazione alla vita sociale.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.13
Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attivita da:
– quote associative;
– contributi dei soci;
– contributi dei privati;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– introiti derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria e disposta con firma del presidente o da chi e munito di procura speciale conferita dal comitato.

Art.14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci e fissata dall’assemblea. Essa e annuale; non e frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualita di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea ne prendere parte alle attivita dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.15
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che decidera a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.
Art.16
Divieto di distribuzione utili
Durante la vita dell’associazione non si potra dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art.17
Impiego degli utili
L’associazione e obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.18
Devoluzione del patrimonio
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attivita sociale o a fini di pubblica utilita, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19
Denominazione dell’associazione
L’associazione fara uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intendera adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non a scopo di lucro di attivita civile”.
Art.20
Modifiche allo statuto
I. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art.21
Norma di rinvio
I. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lascia un commento